Estintori d’Incendio

Descrizione e applicazione

Gli estintori antincendio sono certamente, tra le apparecchiature destinate allo spegnimento di incendi, i più diffusi, si trovano sia nei luoghi di lavoro che negli ambienti di vita comune (edifici per abitazione o per uffici, scuole, ospedali, uffici pubblici, negozi ed altro). Tali mezzi, definiti “apparecchi contenenti un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l’azione di una pressione interna, che può essere fornita da una compressione interna permanente, da una reazione chimica o dalla liberazione di un gas ausiliario. Essi possono essere di tipo portatile oppure montati su carrello e servono per estinguere un principio di incendio”.

Estintore antincendioGli estintori che conosciamo oggi sono molto diversi rispetto ai primi che fecero la loro comparsa sul mercato intorno agli anni ’30.

Innanzitutto possiedono uno o due serbatoi atti a contenere l’agente estinguente, il propellente o ambedue. L’agente estinguente è l’elemento che cerca di spegnere il fuoco, il propellente è invece un gas che viene utilizzato per l’espulsione dell’agente estinguente stesso. C’è poi una valvola, atta ad intercettare e/o a regolare il flusso dell’agente estinguente. Una manichetta, ossia un tubo flessibile che consente il facile indirizzamento dell’agente estinguente nelle direzioni opportune (questa può mancare negli estintori di piccola taglia, fino a 2 kg di peso, che sono provvisti di un cono erogatore direttamente collegato alla valvola). Sulla valvola c’è un pulsante di azionamento, una maniglia di sollevamento, un manometro (o indicatore di pressione) ed anche una sicura per evitare l’azionamento accidentale ed involontario.
Sull’estintore è poi sempre presente anche un’etichetta che ci informa, attraverso dei pittogrammi, del tipo di fuoco sul quale agisce quell’estintore, del tipo di agente estinguente e delle classi ottenibili (cioè il volume o dimensione nominale di combustibile che l’estintore riesce a spegnere).

Alcune caratteristiche sono comuni a tutti gli estintori, quali il colore rosso, la presenza di una maniglia di sollevamento, la sicura; altre invece sono specifiche degli estintori a pressione permanente, quali il manometro.

Il vecchio decreto ministeriale D.M. 20 dicembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dai decreti ministeriali 14 gennaio 1988 e 16 gennaio 1987, stabiliva che gli estintori d’incendio, per poter essere impiegati dovevano essere sottoposti ad una procedura tecnico amministrativa (omologazione) da parte del Ministero dell’Interno che certificava la rispondenza a delle condizioni specifiche contenute nella norma stessa. Il suddetto D.M, che è stato abrogato, ha lasciato posto ad altri due Decreti Ministeriali che costituiscono in materia di estintori di incendio l’attuale riferimento normativo: il D.M. 06 marzo 1992 e il D.M. 07 gennaio 2005.

Il decreto ministeriale D.M. 06 marzo 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.66 del 19 marzo del 1922 riporta le “Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l’omologazione degli estintori carrellati di incendio”.

Il decreto ministeriale D.M. 07 gennaio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.28 del 4 febbraio 2005 riporta le “Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori d’incendio portatili di incendio” secondo la norma EN3/7:2005. Pertanto gli estintori d’incendio per essere commercializzati devono essere del tipo omologato ai sensi dei predetti decreti ministeriali.

Gli estintori possono essere classificati sulla base di molteplici fattori, come il: tipo di agente estinguente che viene utilizzato; La carica di agente estinguente contenuta nell’estintore; Il sistema di propulsione; La trasportabilità; Il metodo di impiego.

Estintori a polvere chimica

Estintore antincendio a polvere chimica

L’agente estinguente in questo caso è una polvere che viene lanciata sull’incendio a mezzo di un gas sotto pressione, contenuto in una bombolina interna od esterna all’estintore o nella parte superiore dell’estintore.

Le polveri impiegate più comuni, quelle a base di fosfati di ammonio, sono adatte per lo spegnimento di fuochi di classe A (fuochi generati da materiali solidi di natura organica che portano alla formazione di braci) e quindi di impiego polivalente.

Altre polveri vengono utilizzate per lo spegnimento di fuochi di classe D (fuochi generati da materiali metallici, come quelli di metalli e di celluloide). Tutte le polveri sono trattate con speciali additivi per impedire la formazione di grumi da umidità e sono prodotti secondo la norma EN 615:2009ISO 07202 e registrate nel REACH come previsto dalla ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche).

La pressurizzazione viene effettuata con azoto.

Estintori a Biossido di Carbonio (CO2)

Il biossido di carbonio è conservato allo stato liquefatto in vere e proprie bombole. Al momento del bisogno la pressione sovrastante spinge il biossido di carbonio in fase liquida attraverso il pescante al cono erogatore, ove avviene una rapida evaporazione con forte raffreddamento e formazione di anidride carbonica allo stato solido sotto forma di piccole particelle denominate anche neve.

L’azione di spegnimento del biossido di carbonio è di soffocamento, in quanto riduce la presenza di ossigeno a valori inferiori a quelli minimi per sostenere la combustione e di raffreddamento.

Condizione essenziale perché si abbia l’azione di spegnimento è che il biossido di carbonio possa restare nella zona dell’incendio: è quindi indispensabile che l’operazione avvenga in assenza di ventilazione. La sua efficacia all’aperto è in genere notevolmente ridotta, specie in presenza di vento. Peraltro l’azione di raffreddamento effettuata solo dalla neve è molto limitata e l’estintore non si presta molto bene per gli incendi di classe A (legno, carta, etc.).

Il pregio dell’estintore d’incendio a biossido di carbonio è quello di non esercitare alcuna azione corrosiva e di non lasciare alcuna traccia dopo breve tempo. Ciò spiega il suo largo impiego in presenza di impianti e macchinari elettrici ed elettronici.

Estintori idrici

Gli estintori idrici impiegano come agente estinguente l’acqua. Il tipo più antico, ormai scomparso è quello costituito da un involucro cilindrico, nel cui interno sono sistemati una soluzione di bicarbonato di sodio in acqua ed una fiala di acido solforico. Al momento dell’impiego si rompe la fiala di acido solforico e si ha una reazione chimica fra i due prodotti con formazione di anidride carbonica, che si raccoglie nella parte alta dell’estintore funzionando come agente propulsore. I moderni estintori ad acqua sono del tipo pressurizzati e contengono solo acqua che al momento dell’impiego viene espulsa da un gas sottopressione, contenuto in una apposita bombolina interna od esterna all’estintore od accumulato nella parte alta dell’estintore.

Gli estintori idrici sono impiegati per l’estinzione di incendi di classe A, incendi di materiali a base di cellulosa-legno e carta, con formazione di brace. Essi possono essere a getto pieno oppure frazionato, questi ultimi sono da preferire, se non è necessario disporre di una maggiore gittata, per la maggiore efficacia di estinzione e per il minore rischio presentato, se impiegato erroneamente in presenza di impianti elettrici sotto tensione.

Estintori a schiuma 

La schiuma per uso antincendio è una massa di bollicine d’aria o di anidride carbonica formata con vari sistemi da soluzione acquose di speciali agenti schiumogeni. Poiché la schiuma che si forma è molto leggera è in grado di galleggiare su tutti i liquidi infiammabili costituendo uno strato continuo e quindi una sorta di sigillo fra il liquido infiammabile e l’aria sovrastante. Venendo a mancare l’ossigeno dell’aria, i vapori del liquido infiammabile non sono più in grado di bruciare e l’incendio si smorza per soffocamento. I moderni estintori d’incendio a schiuma sono del tipo pressurizzato. Nel serbatoio è immessa una certa quantità di soluzione schiumogena che al momento dell’impiego viene espulsa da un gas sotto pressione ed avviata ad una speciale lancia, formando la schiuma che fuoriesce con una certa velocità dalla lancia stessa.

Gli estintori d’incendio a schiuma esplicano la loro azione per soffocamento e, solo in linea secondaria e trascurabile, per raffreddamento e sono impiegati per l’estinzione di incendi di classe A, B e F ossia quelli di solidi, liquidi infiammabili, olii e grassi.

Gli alcool ed altri liquidi infiammabili, in genere tutti quelli solubili in acqua, sciolgono le ordinarie schiume antincendi ed in tal caso occorre ricorrere a tipi di schiume resistenti all’alcool.

I moderni estintori a schiuma possono essere utilizzati anche su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V. (televisore, fotocopiatrice, computer, etc.).

Estintori a Idrocarburi alogenati

Sono ormai in disuso, perché ritenuti responsabili di arrecare seri danni sia allo strato di ozono atmosferico e sia alla temperatura terrestre (“global warming” più comunemente conosciuto come effetto serra), sono utilizzabili in incendi di classe A e B.

Per quanto riguarda l’installazione, ogni estintore d’incendio deve essere raggiungibile con un percorso che sia privo di ostacoli e con una distanza che nelle prime norme di prevenzione incendi veniva fissata in max 15 metri (D.M. 10.03.1998 viene fissata in max 30 metri).

Estintore antincendio a polvereNaturalmente in attività con la presenza di numerosi ostacoli (ad esempio i supermercati) la distanza di 30 metri non è sicuramente sufficiente per un rapido e immediato utilizzo. Pertanto la distanza tra gli estintori d’incendio deve essere determinata con la posizione del personale che si presuma possa utilizzare gli estintori d’incendio.

Considerando che gli estintori d’incendio di norma vengono utilizzati da persone che potrebbero essere non atleticamente preparate, è certamente consigliabile l’installazione di estintori d’incendio della capacità di 6 Kg, in modo che possano essere utilizzati senza particolare sforzo. La norma considera l’estintore d’incendio portatile se il suo peso complessivo non supera 20 Kg.

L’estintore d’incendio deve essere facilmente visibile e non deve creare ingombro al passaggio di persone e mezzi. L’estintore d’incendio deve essere installato a muro con una staffa in modo che l’impugnatura sia ad un’altezza dal suolo non superiore a 150 cm. Nel punto in cui è collocato l’estintore d’incendio deve essere posizionato un cartello allo scopo di poterlo rilevare con rapidità. Detti cartelli devono essere conformi alla UNI EN ISO 7010:2012. Infine gli estintori d’incendio vanno fissati all’interno e all’esterno della zona da proteggere e, comunque in prossimità degli accessi e dei punti di maggior pericolo.

L’installazione degli estintori d’incendio a biossido di carbonio deve avvenire in ambienti con un volume ampio in modo da non creare una situazione di pericolo per le persone presenti a causa della sottrazione di ossigeno. È importante informare il personale che gli estintori d’incendio a biossido di carbonio possono rappresentare un pericolo in quanto sono capaci di creare ustioni da freddo a causa dell’alta temperatura negativa (-78°) che si manifesta al momento dell’erogazione.

Per quanto riguarda gli estintori d’incendio a polvere l’unica precauzione è quella di aerare i locali dopo l’utilizzo.

Nel caso di impiego su apparecchiature elettriche dovranno essere utilizzati solo estintori che hanno superato la prova dielettrica.

Nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi esistono specifiche prescrizioni sul tipo di estintore d’incendio da utilizzare mentre, per le attività non rientranti nelle Tabelle delle attività soggette al controllo dei VV.F. per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, vale quanto previsto dal decreto ministeriale D.M. 10.03.1998.

Il decreto ministeriale D.M. 10.03.1998 si applica in tutte le attività in cui sono presenti lavoratori e prevede che venga effettuata l’individuazione del rischio di incendio e al tempo stesso classificato in rischio di incendio basso, medio, alto.

Sulla base di suddetta classificazione lo stesso decreto ministeriale all’allegato art. 5.2 stabilisce quanto di seguito specificato nella Tabella A.

 

Tabella A – Prescrizioni previste dal D.M. 10.03.1998 Allegato V art. 5.2

 TIPO ESTINTORE  RISCHIO BASSO  RISCHIO MEDIO  RISCHIO ALTO
13 A –   89 B 100 mq.
21 A – 113 B 150 mq. 100 mq.
34 A – 144 B 200 mq. 150 mq. 100 mq.
55 A – 233 B 250 mq. 200 mq. 200 mq.

 

Inoltre stabilisce genericamente i seguenti criteri :

  • Non meno di un estintore d’incendio per piano;
  • La scelta deve avvenire sulla base del pericolo di incendio (classe di incendio);
  • La distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore d’incendio non deve essere superiore a 30 mt.

La scelta di un estintore si fonda principalmente sulle caratteristiche che lo contraddistinguono costituite essenzialmente dalla capacità estinguente e dalla natura dell’estinguente contenuto. Non possono però essere ignorati né la carica nominale, che il peso complessivo e la possibile utilizzazione su apparecchi sotto tensione.

La capacità estinguente è la classificazione formale dell’estintore d’incendio. Essa fornisce la rappresentazione sia delle tipologie di fuoco “attaccabili” sia della loro entità. Si esprime mediante una sigla alfanumerica in cui si distinguono tre lettere maiuscole A – B – C, precedute, ad eccezione della C, da numeri a una o due cifre. Le lettere rappresentano le classi di fuoco, i numeri quantificano i rispettivi focolari, cioè il volume o dimensione nominale di combustibile di un certo tipo che l’estintore riesce a spegnere e che viene espresso:

  • Come volume di liquido in vasche di dimensioni standard, per i fuochi di combustibile liquido (cioè quelli di classe B);
  • Come lunghezza in decimetri di una catasta di quadrotti di legno di una dimensione definita, per i fuochi di combustibili solidi (cioè quelli di classe A).

Vi saranno quindi estintori ad esempio di classe 21A 144B, designazione che mostra come l’estintore, se utilizzato con perizia ed in condizioni standard, sia in grado di spegnere un fuoco di una catasta di legno lunga 2,10 m, ed una vasca circolare contenente 144 litri di liquido.

L’aspetto più intuitivo è che ai numeri più grandi corrisponde una prestazione, quindi un estintore d’incendio, più efficace.

Non è invece specificata alcuna capacità estinguente per i fuochi di tipo C: le norme richiedono unicamente la capacità di interrompere la fiamma generata da un bruciatore di GPL di dimensioni standard, senza distinguere dimensioni o altre grandezze. L’estintore sopra citato, se in grado di estinguere il fuoco standard di gas, avrà designazione 21A 144 B C. I fuochi di tipo D (quelli generati dalla combustione di metalli) non sono definiti dalle norme, mentre per il tipo E (fuochi generati dalla combustione di impianti ed attrezzature elettriche) viene unicamente definita una prova dielettrica che dimostri la capacità di non condurre elettricità da una sorgente elettrica all’operatore che utilizza l’estintore.

Tabella B – Classi di fuoco, materiali coinvolti e classificazione degli estinguenti più idonei:

 

 ESTINGUENTE  CLASSE A (LEGNO, CARTA, PLASTICA)  CLASSE B (LIQUIDI INFIAMMABILI)  CLASSE C (GAS INFIAMMABILI)  CLASSE D (METALLI LEGGERI)  CLASSE F (OLII DA CUCINA, GRASSI VEGETALI)
POLVERE
SCHIUMA  ●
BIOSSIDO DI CARBONIO
ACQUA
ALOGENATI
AGENTE PULITO

 

Tabella C – Classi di fuoco e materiali coinvolti:

 

 CLASSE DI FUOCO   MATERIALI COINVOLTI NEL PROCESSO DI COMBUSTIONE
A Fuochi di materiali solidi, generalmente di natura organica come la carta, il legno, la gomma e la plastica, la cui combustione avviene con formazione di braci.
B Fuochi di liquidi infiammabili, quali la benzina e gli oli o da solidi liquefatti.
 C Fuochi di gas infiammabili, GPL, acetilene, metano, propano, etc.
 D Fuochi di metalli, ovvero di sostanze chimiche combustibili in presenza di aria, reattive in presenza di acqua o schiuma quali sodio, alluminio, fosforo, magnesio e potassio.
 F Fuochi provocati da grassi ed olii, generalmente presenti nelle cappe e condotte di aspirazione nelle cucine, ristoranti, etc.

 

Manutenzione

Il processo di manutenzione riguardante il settore degli estintori d’incendio è stato previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. n.547 del 27.04.55 – Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, detto decreto prevedeva che “dovevano essere predisposti mezzi di estinzione idonei”, “detti mezzi dovevano essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto”.

Per circa trentacinque anni questa disposizione è risultata l’unico riferimento “tecnico” del settore, con il supporto unicamente di alcuni articoli del codice penale (n.436 – n.437 – n.451) che richiamavano indirettamente la necessità di garantire in efficienza gli estintori d’incendio.

A seguito di questa prima fase sono stati poi introdotti ulteriori step normativi che ci hanno gradualmente guidati ad un reale miglioramento del processo di manutenzione in termini di efficacia ed efficienza.

Il primo segnale di questo lungo percorso si è presentato nel marzo 1992 con l’emanazione da parte dell’ UNI (Ente di Unificazione Italiano) della norma UNI 9994/92 CPAI (Commissione Protezione Attiva contro gli Incendi) C.N.VV.F. (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) che successivamente, nel novembre del 2003, è stata sostituita dalla UNI 9994/03 CPAI concernente le procedure tecniche per la manutenzione degli estintori d’incendio e più recentemente con la UNI 9994-1:2013 che a sua volta ha sostituito la precedente.

Con l’introduzione del decreto legislativo d.lgs. 626 del 19 settembre 1994 (abrogato e sostituito dall’attuale d.lgs. n.81/2008), si è ridisegnato il settore dell’attività di manutenzione, sulla base di un inquadramento più dettagliato nel contesto generale della moderna filosofia di prevenzione.

Già al primo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo stesso, alla lettera r è considerata “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza […]”.

Inoltre con l’articolo 13 è stato disposto che, con l’adozione di decreti del Ministero dell’Interno e del Lavoro e della Previdenza Sociale, siano definiti anche i criteri diretti ad individuare i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (comma 1, lettera a, numero 3).

Con riferimento al suddetto articolo 13, il Ministero dell’Interno emanò la circolare n. P1564/4146 del 29 agosto 1995 che trattava in generale le problematiche specificatamente antincendio. Per la prima volta si indicava esplicitamente un criterio per l’individuazione oggettiva di una procedura tecnica di intervento: i controlli e gli interventi di manutenzione dovevano essere attuati in conformità a quanto previsto dalla normativa cogente e ove mancante dalle istruzioni dei costruttori e installatori.

Nell’allegato VI del decreto ministeriale D.M. del 10 marzo 1998 si cerca di dare l’organizzazione del contesto in cui le procedure per il controllo e la manutenzione devono essere espletate fornendo una serie di termini, procedure e competenze.

Inoltre nell’articolo 4 vengono resi cogenti i criteri per l’individuazione delle corrette modalità tecniche di intervento ai fini del controllo e della manutenzione.

Al punto 6.2 dell’allegato VI del D.M. del 10 marzo 1998 sono espresse le definizioni essenziali con le quale si vuole caratterizzare l’attività di controllo e manutenzione disposta dal decreto. Sono individuate:

  • La Sorveglianza;
  • Il Controllo;
  • Il Controllo periodico;
  • La Manutenzione distinta in ordinaria e straordinaria.

Al punto 6.4 dell’allegato VI del D.M. del 10 marzo 1998 viene indicato esplicitamente che “il datore di lavoro è responsabile delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio” che “deve attuare la sorveglianza il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti” e che “l’attività di controllo periodico e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato”

La norma tecnica UNI 9994-1:2013 che fornisce in Italia le procedure di manutenzione degli estintori d’incendio riconosciute come le procedure secondo la regola d’arte è stata elaborata dal gruppo di lavoro “Terminologia e mezzi manuali di lotta contro gli incendi” della Commissione Protezione Attiva contro l’Incendio.

Hanno contribuito, in qualità dell’UNI (Ente di Unificazione italiano), sia le Amministrazioni dello stato tecnicamente competenti Ministero dell’Interno, l’allora Ministero della Marina, l’ISPESL nonché le associazioni costruttori, assicuratori, laboratori di prova, etc.

Il decreto ministeriale D.M. 7 gennaio 2005  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.28 del 4 febbraio 2005 relativo alle “norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori d’incendio portatili di incendio” secondo la norma EN3/7:2008, sancisce definitivamente all’articolo 4 – Utilizzazione – che gli estintori d’incendio portatili devono essere mantenuti in efficienza mediante l’adozione delle procedure tecniche di manutenzione descritte nella norma UNI 9994/03 CPAI C.N.V.V.F. ora sostituita dalla UNI 9994-1:2013.

La procedura di manutenzione degli estintori d’incendio secondo la norma UNI 9994-1:2013 si struttura secondo sei fasi ben distinte:

  1. Il Controllo Iniziale.
  2. La Sorveglianza.
  3. Il Controllo periodico.
  4. La Revisione programmata.
  5. Il Collaudo.
  6. La Manutenzione straordinaria.

Le fasi possono prevedere anche esami apparentemente uguali, che si distinguono in tale caso per il diverso livello di competenza del personale previsto per il loro espletamento.

Per esempio “l’esame indicatore di pressione/manometro” nella fase di Sorveglianza consiste nel constatare, anche da lontano, se il manometro è presente o meno, mentre nella fase di Controllo, l’accertamento della pressione interna dell’estintore, come previsto dalla UNI EN 3-7:2008, viene effettuato con manometro campione certificato o con apposito strumento elettronico, al fine di constatare realmente se la pressione indicata dal manometro corrisponde effettivamente alla pressione esistente all’interno del serbatoio dell’estintore d’incendio.

Controllo iniziale 4.3) UNI 9994-1:2013

 Prevede i seguenti accertamenti: 

  1. Verificare che gli estintori non rientrano tra quelli da mettere fuori servizio o dismessi perché hanno superato 18 anni di vita;
  2. Verifica della presenza e leggibilità delle iscrizioni e marcature;
  3. Dichiarazione conformità al prototipo omologato;
  4. Marcatura punzonata sul serbatoio con indicazioni tecniche riportate dal produttore;
  5. Matricola o lotto;
  6. Pressione di prova del serbatoio (PT Pressure Test);
  7. Verifica dell’esistenza delle registrazioni delle attività di manutenzione;
  8. Disponibilità libretto d’uso e manutenzione.

Sorveglianza 4.4) UNI 9994-1:2013 

Può essere effettuata, in sintonia con la filosofia di prevenzione e responsabilizzazione introdotta dal d.lgs. n.81 del 2008, da tutti i lavoratori che pertanto devono essere opportunamente informati.

Prevede i seguenti accertamenti:

  1. Verifica integrità estintore e supporto;
  2. Verifica presenza cartello di segnalazione;
  3. Verifica della facilità di utilizzazione ed accesso (libero da ostacoli);
  4. Verifica eventuale manomissione con controllo integrità sigillo del dispositivo di sicurezza;
  5. Verifica leggibilità iscrizioni;
  6. Verifica che la lancetta dell’indicatore di pressione (manometro) sia in campo verde;
  7. Verifica presenza cartellino di manutenzione e controllo data scadenza attività di manutenzione;
  8. Verifica che l’estintore portatile non sia collocato a pavimento.

L’attività di sorveglianza e l’esito deve essere registrato.

Controllo periodico 4.5) UNI 9994-1:2013

Deve essere effettuata con periodicità massima di 6 mesi e comprende i seguenti accertamenti:

  1. Verifiche di cui alla fase di Sorveglianaza;
  2. Verifica pressione interna con strumento indipendente;
  3. Verifica stato carica tramite pesatura per gli estintori a biossido di carbonio (CO2);
  4. Verifica della carica delle bombole ausiliari per gli estintori con pressurizzazione ausiliare;
  5. Verifica anomalie meccaniche;
  6. Verifica di danni alla struttura di supporto e alla maniglia, alle ruote per gli estintori carrellati;
  7. Verifica presenza nel serbatoio di ammaccature o danni.

Revisione programmata 4.6) UNI 9994-1:2013

La data (mm/aa) dell’attività di revisione e la denominazione dell’azienda che l’ha effettuata devono essere riportati in maniera indelebile all’interno (solitamente sul pescante) e all’esterno dell’estintore (sul cartellino di manutenzione o adesivo).

Comprende le seguenti attività:

  1. Esame interno per la verifica della sua conservazione;
  2. Esame e controllo funzionale di tutte le sue parti;
  3. Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas propellente e dell’estinguente;
  4. Controllo dell’assale e delle ruote;
  5. Ripristino protezioni superficiali;
  6. Sostituzione del dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni;
  7. Sostituzione dell’agente estinguente;
  8. Sostituzione delle guarnizioni;
  9. Sostituzione delle valvole erogatrici per gli estintori a biossido di carbonio (CO2);
  10. Rimontaggio dell’estintore.

Tabella – Prospetto scadenze manutenzione estintori d’incendio

Tipo Attrezzatura

 

  Controllo (periodica semestrale) Revisione – sostituzione estinguente – sostituzione valvola sovrappressioni – sostituzione guarnizioni – sostituzione valvola erogazione per i soli  estintori a biossido di carbonio (CO2)(periodica pluriennale) Revisione con collaudo serbatoio/bombola/manichetta- sostituzione valvola erogazione per tutti gli estintori (periodica pluriennale)
ESTINTORE POLVERE 6 mesi 36 mesi PREPED 72 mesi – CE / EN3/7 144 mesi
ESTINTORE CO2 ×= 2Kg. 6 mesi 60 mesi 120 mesi
ESTINTORE CO2 Ø = 5Kg. 6 mesi 60 mesi 120 mesi (ISPESL)
EST. DRICO – SCHIUMA 6 mesi 24 mesi 72 mesi
EST. DRICO – SCHIUMA (ESTINGUENTE IN CARTUCIA) 6 mesi 48 mesi PREPED 72 mesi – CE / EN3/7 96 mesi
EST. DRICO – SCHIUMA (SERBATOIO INOX-ALLUMINIO) 6 mesi 48 mesi PREPED 72 mesi – CE/EN3/7 144 mesi

 

Collaudo 4.7) UNI 9994-1:2013

Il collaudo è un’attività atta a verificare la stabilità del serbatoio o della bombola. La data (mm/aa) dell’attività di collaudo e la denominazione dell’azienda che l’ha effettuato devono essere riportati in maniera indelebile all’interno (solitamente sul pescante) e all’esterno dell’estintore (sul cartellino di manutenzione o adesivo). Le bombole di biossido di carbonio e azoto devono essere punzonate secondo le disposizioni legislative previste dal D.M. 329/2004.

Manutenzione straordinaria 4.8) UNI 9994-1:2013

La manutenzione straordinaria si attua ogni volta che non è garantita l’efficienza dell’estintore.

È bene ricordare che la manutenzione può essere svolta solamente da quelle figure giuridiche che, risultanti iscritti alla Camera di Commercio come manutentori di estintori d’incendio, si avvalgono unicamente di tecnici che conoscono la regola d’arte del settore, le disposizioni cogenti che lo regolamentano e che operano utilizzando componentistica conforme. Viene inoltre evidenziato – 9.1 UNI 9994-1:2013 – che l’estintore d’incendio asportato per le attività di manutenzione debba sempre essere sostituito con uno di caratteristiche non inferiori.

È inoltre previsto che, in caso di subentro ad un appalto preesistente, – 9.1 UNI 9994-1:2013 –  il nuovo manutentore ha il diritto di procedere ad una prima revisione anche in deroga ai tempi indicati nella norma.

Al punto 9.5 UNI 9994-1:2013 è indicato che le marcature, i contrassegni e i distintivi riportati dal produttore non devono essere coperti da adesivi dell’azienda che effettua la manutenzione.

È pertanto necessaria per una corretta manutenzione degli estintori d’incendio che l’azienda che sia incaricata dell’attività di manutenzione sia specializzata nel settore specifico.

A tal proposito va sottolineato come il d.lgs. 81/2008 prevede che al momento dell’affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio è importante verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa come previsto all’articolo 26 del d.lgs. n.81/2008 “Indicazioni pratiche per eseguire la verifica dell’idoneità tecnico-professionale” e all’articolo 27 del d.lgs. n.106/2009, relativo alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L’articolo 26 del d.lgs. n.81/2008 prevede che il committente dovrà limitarsi a richiedere all’impresa affidataria del servizio di manutenzione delle attrezzature ed impianti antincendio questi due documenti:

  • il Certificato di iscrizione alla camera di commercio;
  • l’Autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali.

La sola ipotesi che, in caso di infortunio, il magistrato possa accontentarsi della richiesta di questi due documenti per non attribuire un’eventuale culpa in eligendo (“colpa nella scelta”) al committente è semplicemente risibile. Già in passato la giurisprudenza ha avuto modo di affermare come questa verifica debba essere sostanziale, non meramente formale.

In effetti di sostanziale nel certificato e nell’autocertificazione richiesta all’articolo 26 c’è solo la carta su cui vengono stampate le autocertificazioni e il certificato, dato che nessuno dei due documenti richiesti è in grado di dare altra informazione che vada oltre la semplice constatazione che l’impresa è abilitata ad operare, ma nulla sappiamo sulla sua capacità di saper operare e, soprattutto, di saper operare in sicurezza, fine ultimo della verifica dell’idoneità tecnico-professionale.

Vediamo allora come integrare questi documenti con ulteriori richieste che possono essere utili al datore di lavoro/committente per fare un buona verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa a cui affidare il servizio di manutenzione:

  • DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il DURC garantisce che l’impresa sia in regola con il versamento dei contributi obbligatori, sollevando per altro il committente dalla responsabilità solidale, vigente anch’essa, riguardo al mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi.
  • Dichiarazione dell’organico medio-annuo ed organigramma dell’impresa. Questa dichiarazione ha la finalità di verificare l’effettiva forza lavoro dell’impresa e le sue capacità organizzative, comprendenti per esempio, la presenza di preposti e/o dirigenti in grado di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati all’impresa.
  • Nominativi delle figure della sicurezza (RSPP – RLS – Medico Competente) e copie degli attestati di avvenuta formazione. Questi documenti garantiscono che l’impresa ha effettivamente adempiuto ai requisiti di base della normativa in materia di sicurezza. La conoscenza di tali nominativi sarà in ogni caso utile nella successiva fase di redazione del DUVRI.
  • Curriculum dell’impresa. Un curriculum per accertare l’esperienza dell’impresa che contenga l’elenco dei servizi di manutenzione delle attrezzature ed impianti antincendio, eseguiti negli ultimi tre anni.
  • Relazione degli infortuni e delle malattie professionali dichiarate negli ultimi tre anni: è questo un dato molto rilevante poiché caratterizza fortemente la tendenza infortunistica dell’impresa.
  • Possesso di una certificazione BS OHSAS 18001 – Sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ una certificazione rilasciata da un organismo di certificazione accreditato che attesta che l’impresa è in possesso di un modello di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 81/2008, esimente dalla responsabilità amministrativa delle imprese.
  • Attestati di formazione dei lavoratori ed elenco dei dispositivi di protezione individuali. Atto a verificare il rispetto da parte dell’impresa degli adempimenti di base previsti dalla norma.
  • Elenco delle macchine e attrezzature che l’impresa intende impiegare per lo svolgimento del lavoro, dichiarazione se esse sono di proprietà o meno dell’impresa e presenza o meno del marchio CE, simile elenco è anch’esso indice della professionalità dell’impresa e della sua capacità di saper prevedere con quali modalità svolgere il lavoro che le sarà assegnato. Inoltre, in alcuni casi, il possesso di alcune macchine o attrezzature, che sono state in passato oggetto di importanti investimenti per l’impresa, potrebbe servire a giustificare il costo più o meno basso dell’offerta economica presentata, dato che se esso è già stato ammortizzato, l’impresa sarà in grado di fare offerte più basse rispetto alla concorrente che dovrà provvedere al suo noleggio.
  • Riduzione premio INAIL. Copia della lettera di riduzione del premio infortunistico INAIL nel primo biennio di attività o, in alternativa, dopo il primo biennio ai sensi degli artt. 20 e 24 – Modalità di Applicazione della Tariffa dei premi INAIL – approvata con M. 12 dicembre 2000 (per le imprese soggette al D.P.R. 602/1970, tale riduzione può essere applicata solo per i dipendenti).
  • Provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Dichiarazione che attesti che l’impresa non ha subito provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dall’articolo 14) del Lgs. n. 81/2008 (per utilizzo di manodopera non regolare o per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
  • Gestione rifiuti. Dichiarazione che attesti il rispetto delle disposizioni previste dal Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”.

L’articolo 12) “Norme finali” del decreto ministeriale D.M. 07 gennaio 2005 richiama specificatamente l’obbligo di provvedere secondo le norme e le leggi – d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2001 “Norme in materia ambientale” –  in vigore al corretto smaltimento dei materiali componenti l’estintore d’incendio, come anche richiamato al punto Gestione degli estinguenti e dei materiali di scarto 4.6.2) UNI 9994-1:2013.

In effetti, nella fase di revisione o manutenzione straordinaria degli estintori a polvere chimica, nelle officine delle aziende specializzate nella manutenzione di estintori d’incendio, viene prodotta una notevole quantità di rifiuto che deve essere trattato per lo stoccaggio con precise procedure e conferito ad una discarica autorizzata per il successivo smaltimento.

Tabella E – Codici Europei C.E.R. che identificano i rifiuti da lavorazioni su estintori

ESTINGUENTI E COMPONENTI C.E.R.
Liquidi estinguenti (schiuma) 160306
Polveri estinguenti 160509
Manichette e altri materiali rimossi 160304

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