Caldaie autonome

Il 15 ottobre 2014 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzare i nuovi libretti di impianto e i nuovi modelli per il controllo di efficienza energetica per condizionatori e caldaie.

«1. All’articolo 1 comma 1 del dm 10 febbraio 2014, le parole “A partire dal 1° giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014”»; 2. All’articolo 2 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole “A partire dal 1° giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014”».

Di questi due semplici commi si compone l’unico articolo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad inserire nel decreto 20 giugno 2014. Si tratta di semplici commi ma ciò non significa che non comportino importanti conseguenze.

Il DM 10 febbraio 2014 infatti prevedeva che, a partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici avrebbero dovuto essere muniti del nuovo libretto di impianto nonché degli appositi moduli per il controllo dell’efficienza energetica.

Nel comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico si legge che si è “ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1 giugno 2014 al fine di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi  alle nuove disposizioni”. Tuttavia, le locuzioni utilizzate nei due decreti non sono le stesse. Infatti, nell’ultimo decreto pubblicato è previsto un termine ultimo (“Entro e non oltre il 15 ottobre”), entro il quale tutti i libretti dovranno essere aggiornati alla nuova normativa e non un termine dal quale (“A partire dal 1° giugno”) le modifiche avrebbero dovuto essere applicate, come indicato nel decreto 10 febbraio 2014. Questo comporta che dal 16 2014 ottobre gli impianti termici dovranno essere muniti dei nuovi libretti e dovrà essere redatto il “Rapporto di efficienza energetica”.

Ulteriore particolarità è costituita dalla presentazione del decreto nella vigenza del decreto 10 febbraio 2014; la modifica normativa infatti acquistava efficacia dal 1° giugno, mentre il decreto che indica il nuovo termine entro il quale applicare le modifiche è stato pubblicato in data 20 giugno. Difficoltà di adeguamento alla nuova normativa che erano già rese note, tanto che alcune Regioni avevano provveduto, tramite propri atti di Giunta, a fissare la data del 1° agosto come termine dal quale applicare le novità.

Entriamo nel dettaglio della disposizione introdotta e vediamo in concreto cosa cambia.

A partire dal 16 ottobre è obbligatoria:

·         la presenza del nuovo libretto di climatizzazione per tutti gli impianti (sia esistenti che di nuova installazione; art. 1);

·         la compilazione del “Rapporto di efficienza energetica” in occasione degli interventi di manutenzione e di controllo sugli apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 KW con o senza produzione di acqua calda sanitaria (art. 2). 

Libretti di impianto per la climatizzazione

Il nuovo modello di libretto è unico per tutti gli impianti definiti “termici”, in particolare per gli impianti di qualsiasi potenza; per gli impianti utilizzanti generatori di qualsiasi tecnologia anche ad energia rinnovabile (pannelli solari, pompe di calore); per gli impianti destinati a qualsiasi servizio (ad esempio climatizzazione invernale/estiva).

Il nuovo libretto sostituirà i modelli esistenti denominati “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all’art. 11, comma 9 D.P.R. 412/1993. Rispetto a tali edizioni, il nuovo libretto non si fonda più sui due modelli sopra indicati, ma su un singolo modello, personalizzabile, costituito da tante schede assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell’impianto. Tuttavia, si precisa che se un edificio possiede due impianti di climatizzazione separati (uno per la climatizzazione invernale e uno per quella estiva aventi ad esempio in comune solamente il sistema di rilevazione delle temperature), sarà necessaria la compilazione di due distinti libretti di manutenzione.

La compilazione del modello, per i nuovi impianti, dovrà essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura dell’impresa installatrice; tale soggetto rilascerà anche il risultato della prima verifica.
Per gli impianti già esistenti alla data del 1° giugno, la compilazione del nuovo libretto sarà a cura del responsabile dell’impianto, ovvero dall’eventuale terzo responsabile (per una definizione di tali figure, si rinvia al decreto 22 novembre 2012 “Modifica dell’All. A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”). Il libretto verrà generato dall’installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata.
La compilazione del modello potrà avvenire sia nella modalità cartacea che nella modalità digitale.

Se risulteranno necessarie delle integrazioni al libretto alla luce delle differenti legislazioni disposte dalle Regioni e dalle Province autonome, verranno inserite nel libretto delle schede aggiuntive.

In caso di inadempimento, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 192/2005 in aggiunta alle eventuali disposizioni previste dalla disciplina normativa.

Rapporti di controllo di efficienza energetica

Sempre dalla data del 1° giugno, il “Rapporto di controllo di efficienza energetica” deve essere conforme ai modelli allegati al decreto citato, che non saranno più divisi per potenza nominale, bensì per tipologia di generatore:

·         gruppi termici: rapporto di controllo di tipo 1;
·         gruppi frigo: rapporto di controllo di tipo 2;
·         scambiatori: rapporto di controllo di tipo 3;
·         cogeneratori: rapporto di controllo di tipo 4.

Tali rapporti (aventi lo scopo di certificare che i controlli effettuati siano conformi a quanto previsto dalle norme “Uni” o rientranti nei limiti indicati dal DPR. n.74/2013) andranno compilati al momento dell’effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione degli impianti sopra indicati, così come previsto dal DPR n.74/2013.

Anche per questa tipologia di adempimento si prevede che, se un impianto è composto da più generatori, dovranno essere redatte tante pagine quanti sono i generatori; così come, in caso di gruppi termici modulari, andranno redatte tante schede quante sono le analisi dei fumi previste dal libretto.

Tale rapporto non dovrà essere compilato per gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti di energia rinnovabile; rimane comunque obbligatoria la compilazione del libretto.

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