La valutazione rischio incendio costituisce parte specifica del documento di valutazione dei rischi; in questa devono essere riportati i nominativi dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e gestione dell’emergenza;
Inoltre la valutazione deve tenere conto della presenza di persone disabili (Circolare n. 4 del 01/03/2002 del Ministero dell’Interno)
A conclusione del processo di valutazione del rischio incendio, deve essere redatto il piano di emergenza (all. VII D.M. 10/03/1998) che riporta le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Il datore di lavoro dell’azienda deve effettuare la valutazione del rischio incendio al fine di adottare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti nel luogo di lavoro.
Tali provvedimenti devono comprendere la prevenzione dei rischi, l’informazione e formazione dei lavoratori e le misure tecnologiche da porre in atto.
La Valutazione Rischio Incendio, viene redatta in conformità ai criteri di cui all’allegato I del D.M. 10/03/1998, comprendente la classificazione del livello di rischio incendio dei luoghi di lavoro nelle tre categorie previste (elevato – medio – basso).
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