La norma di riferimento per la manutenzione degli impianti a gas è la UNI 11280, norma specifica per le procedure di controllo iniziale e per le fasi della manutenzione dei sistemi di incendi ad estinguenti gassosi siano essi a biossido di carbonio, a gas chimici o a gas inerti.
La legislazione vigente stabilisce la periodicità minima per le diverse fasi della manutenzione:
CONTROLLO INIZIALE (5.3) Da effettuarsi alla presa in carico di un sistema in manutenzione. Il controllo riguarda principalmente: la documentazione di sistema, i volumi di progetto e quelli dello stato di fatto, i certificati di collaudo iniziale dell’impianto e delle bombole.
SORVEGLIANZA (5.4) Misura atta a controllare l’impianto ed il suo stato operativo con periodicità almeno mensile;
CONTROLLO PERIODICO (5.5) Da effettuarsi almeno due volte l’anno con scadenza semestrale per il controllo della corretta funzionalità dell’impianto. L’azienda manutentrice effettuerà le prove ed i controlli specifici sull’ impianto e su i componenti, rilasciando al cliente un documento attestante le attività svolte e le anomalie riscontrate. Sull’ impianto verrà apposto inoltre il cartellino di manutenzione per registrare data e scadenza del controllo periodico e della revisione programmata;
MANUTENZIONE ORDINARIA (5,7) Da effettuarsi secondo esigenza per operazioni di lieve entità. Gli eventuali interventi devono essere garantiti dal manutentore e registrati;
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (5,8) Da effettuarsi secondo esigenza per operazioni di particolare importanza. Gli interventi devono essere garantiti dal manutentore e registrati;
REVISIONE PROGRAMMATA (5,9) Intervento da effettuarsi ogni 10 anni per mantenere efficiente l’impianto attraverso una serie di accertamenti ed interventi volti a determinare anche lo stato dei componenti che in questa fase vengono smontati.
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