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Home Verifiche Periodiche e Straordinarie Ascensori

Verifiche Periodiche e Straordinarie Ascensori

Verifiche periodiche e straordinarie 

Come accennato in Riferimenti legislativi, per poter mantenere in esercizio un ascensore il proprietario deve incaricare un ente autorizzato ad effettuare, una volta ogni due anni, una verifica periodica. L’ente incaricato della verifica periodica deve essere indicato nella targa da applicare all’interno della cabina dell’ascensore. Qualora l’ente incaricato venga sostituito con un altro, del cambiamento deve essere informato il Comune competente tramite apposita comunicazione del proprietario. La verifica deve essere eseguita da ingegneri della ASL o ARPA competente per territorio oppure di un organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo economico e notificato alla Commissione europea.

In caso di impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, le verifiche saranno eseguite dalla direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. Durante la verifica deve essere presente il manutentore dell’impianto, che dovrà eseguire le operazioni di verifica su indicazione dell’ingegnere verificatore. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale che provvederà ad apporre i sigilli all’impianto per impedirne il funzionamento sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Le spese per l’effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.

 Verifiche straordinarie 

Il DPR 162/99 tratta anche, all’articolo 14, delle verifiche straordinarie, che sono effettuate dagli stessi soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche.

Occorre far eseguire la verifica straordinaria su un ascensore in tre diversi casi:

1. a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, per poter consentire la rimessa in esercizio dell’impianto fermato dal Comune;

2. in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, quando il proprietario o il suo legale rappresentante devono darne immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto;

3. a seguito di modifiche significative apportate all’ascensore, più precisamente nei seguenti casi di:

– cambiamento della velocità;

– cambiamento della portata;

– cambiamento della corsa;

– cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

– sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

In tutti questi casi il proprietario deve incaricare l’ente autorizzato ad effettuare la verifica e potrà far rimettere in esercizio l’impianto solo se l’ente emette un verbale con esito positivo; i costi della verifica sono a suo carico.

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