Rilevazione automatica d’incendio

Descrizione e applicazioni

Nella protezione antincendi la rivelazione automatica d’incendio ha assunto una valenza sempre più significativa, in quanto essa, dando una diagnosi precoce di pericolo, consente un intervento immediato col vantaggio di iniziare la lotta al fuoco nella sua fase iniziale, quando i danni sono di minima entità e il contenimento dell’incendio è coronato facilmente da un pronto successo.

Le tecniche di rivelazione utilizzano i prodotti misurabili del materiale di reazione o gli effetti secondari della reazione energetica, tipici del processo di combustione.

In pratica però si utilizzano le tecniche di rivelazione legate ai seguenti tre tipi di rivelazione:

  • Rivelazione di fumo;
  • Rivelazione di calore;
  • Rivelazione di fiamma.

Rivelazione di fumo 

La rivelazione di fumo occupa un posto privilegiato fra le tecniche disponibili per avere una diagnosi precoce d’incendio. La norma Europea EN 54 redatta dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) definisce i rivelatori di fumo come quei rivelatori che reagiscono alle particelle volatili e agli aero-soli prodotti dalla combustione.

Rilevazione automatica fumoI rivelatori di fumo sono fondamentalmente di due tipi:

  • Rivelatori ottici di fumo;
  • Rivelatori ottici di fumo a camera a ionizzazione.

A loro volta, i rivelatori ottici di fumo si differenziano in base al principio di funzionamento come:

  • Rivelatori ottici di fumo a estinzione;
  • Rivelatori ottici di fumo a diffusione.

I rivelatori ottici di fumo a estinzione utilizzano l’effetto fisico della riduzione dell’intensità luminosa di una sorgente di luce quando il suo fascio è investito dal fumo.

I rivelatori ottici di fumo a diffusione utilizzano il medesimo principio e si differenziano da quelli a estinzione per la presenza di uno schermo posto tra l’emettitore e il ricevitore. In assenza di fumo l’energia luminosa viene intercettata dallo schermo e non arriva sulla fotocellula.

I rivelatori di fumo a camera a ionizzazione reagiscono ai prodotti di combustione che modificano la corrente ionica in una camera a ionizzazione. Per descrivere il principio di funzionamento supponiamo di una piccola sorgente radioattiva (generalmente Am241) che ionizza l’aria in un ambiente limitato tra due elettrodi. Applicando a questi ultimi una differenza di potenziale, si riesce a leggere il passaggio di corrente con apposita strumentazione. Quando il fumo entra nella camera di misura, si attacca al flusso degli ioni dell’aria, ne provoca un rallentamento e ne facilita la conversione allo stato neutro, per cui si ha una riduzione della corrente. In altri termini la presenza di fumo all’interno della camera viene letta come un aumento della resistenza e la variazione di corrente viene utilizzata come criterio di allarme.

Rivelazione di calore 

I rivelatori di calore possono essere definiti come dispositivi che rispondono a un aumento della temperatura ambiente.

Essenzialmente sono di due tipi:

  • Rivelatori termostatici;
  • Rivelatori termovelocimetrici.

I rivelatori termostatici sono dotati di un elemento sensibile tarato per una determinata temperatura. Essi intervengono quando la temperatura del sensore raggiunge il valore di taratura in conseguenza di un incremento della temperatura ambiente. All’istante dell’intervento, la temperatura dell’elemento sensibile sarà tanto più prossima a quella di taratura, quanto più lenta è stata la variazione della temperatura nell’intorno del rivelatore. Essi possono utilizzare come elemento sensibile un termistore oppure un fusibile o una lamina bimetallica o l’espansione termica di un liquido.

Il rivelatore termostatico è completamente insensibile al gradiente della temperatura ambiente fino a quando questa si mantiene al di sotto del valore di taratura.

Tale attitudine può rappresentare un pregio nei casi in cui una rapida variazione della temperatura ambiente dipenda da normali condizioni di utenza come quelle tipiche di locali caldaie e cucine, mentre è un difetto se il rapido incremento di temperatura è legato a una situazione di incendio.

Un altro difetto riscontrabile nel rivelatore termostatico risiede nell’inerzia termica dell’elemento sensibile, per cui anche in caso di elevati gradienti di temperatura, la temperatura ambiente può superare di molto il valore di taratura dell’elemento sensibile prima che il rivelatore intervenga.

Pertanto l’impiego di questo tipo di rivelatore trova la sua collocazione ottimale nella rivelazione di fuochi aperti con fiamme e in tutte le situazioni dove si prevede, in caso d’incidente, un rapido incremento della temperatura.

I rivelatori termovelocimetrici dispongono di un elemento sensibile tarato per un determinato gradiente di temperatura, misurato in °C/min.

Il principio di funzionamento in base al quale operano si rifà a precise caratteristiche dei termistori o della resistenza elettrica dei cavi o al principio di espansione dei liquidi.

Essi intervengono quando il gradiente di temperatura, cui è sottoposto l’elemento sensibile, raggiunge il valore di taratura, in conseguenza di un incremento della temperatura ambiente. Il tempo d’intervento è funzione della variazione di temperatura ed è tanto più breve quanto più rapida è la sua variazione.

I rivelatori termovelocimetrici risultano insensibili alle variazioni lente della temperatura ambiente per un effetto di compensazione tra l’elemento sensibile di misura in contatto con l’esterno e quello di riferimento.

Questa è una caratteristica positiva nelle applicazioni dove la temperatura ambiente in condizioni normali varia lentamente entro i limiti molto estesi.

I rivelatori termovelocimetrici trovano un’applicazione ottimale nella protezione di ambienti con rischio d’incendio a fiamma viva.

Rivelazione ottica di fiamma

Nella rivelazione ottica di fiamme si utilizzano le radiazioni elettromagnetiche emesse dalle fiamme per segnalare una situazione di pericolo.

Al sensore spetta quindi il compito di convertire il segnale ottico in un segnale elettrico.

Risulta importante ai fini dell’affidabilità di tale tecnica di rivelazione fare un netta distinzione tra i segnali provenienti da una fiamma reale e quelli che provengono da altre situazioni ottiche, simulanti la fiamma, ma che nulla hanno a che vedere con un incendio. Si tratta, in definitiva, di filtrare la luce solare, le luci riflesse, i lampi e altre interferenze ottiche.

Per questo la sensibilità dei rivelatori è selettiva nell’intorno di un determinato valore nella gamma delle radiazioni elettromagnetiche dall’ultravioletto all’infrarosso. Infatti, la radiazione ultravioletta risulta essere più debole ed è facilmente assorbita dalla stessa presenza delle particelle di fumo o da altre particelle di diversa natura. Può verificarsi pertanto che un sensore non sia sufficientemente attivato per intervenire.

I rivelatori ottici di fiamma possono essere distinti in due tipi:

  • Rivelatori ottici di radiazioni con singolo canale;
  • Rivelatori ottici di radiazioni con doppio canale.

Il rivelatore ottico di fiamma a singolo canale trova la sua ottimale applicazione nella protezione di ambienti dove vi sono materiali contenenti carbonio e che bruciano con fiamma

I rivelatori ottici di radiazioni con doppio canale sono equipaggiati con 2 sensori piroelettrici sensibili a radiazioni all’infrarosso in due differenti lunghezze d’onda. Il primo sensore reagisce alle radiazioni all’infrarosso nello spettro caratteristico dell’anidride carbonica prodotte da materiali contenenti carbonio come legno, prodotti petroliferi, plastica, alcool, etc.

Il secondo sensore effettua continuamente il monitoraggio di sorgenti esterne d’interferenza, che emettono segnali simili alla fiamma, come luce solare, luce artificiale o radiazioni come quelle emesse da corpi caldi.

I segnali provenienti dai due sensori vengono paragonati in ampiezza e sincronismo di fase in un circuito elettronico. Tale controllo conferisce al rivelatore una notevole immunità da influenze esterne simulanti la presenza di fiamme.

Rivelatori puntiformi e lineari di fumo e calore

Oltre che sulla base del fenomeno rivelato, i sistemi di rivelazione possono essere distinti anche in base alla zona di rivelazione. In particolare, quelli di fumo e di calore, rientrano in due diverse classi:

  • Rivelatori puntiformi, sono probabilmente quelli più usati in tutte le installazioni sia civili sia industriali. Questi rispondono al fenomeno rivelato in vicinanza di una regione assimilabile a un punto fisso di sorveglianza, ecco perché nel loro impiego occorre soprattutto rispettare il concetto di possibilità di essere interessati dal fenomeno senza ostacoli. I rivelatori puntiformi sono i più utilizzati grazie alle loro caratteristiche di semplicità d’installazione e di relativa economicità; essi trovano però il loro limite principale nella dimensione delle aree da proteggere; in aree molto estese e soprattutto in aree ingombre di macchinari o materiali a pavimento sono da considerare poco idonei.
  • Rivelatori lineari che rispondono al fenomeno rivelato nell’intero territorio di una linea ideale continua fissa. I rivelatori lineari di fumo funzionano secondo il principio della riduzione dell’intensità luminosa provocata dalla presenza di fumo. Questi sistemi infatti sono provvisti al loro interno di sensori in grado di creare delle vere e proprie barriere orizzontali in modo da intercettare la corrente ascensionale di fumi e gas caldi prodotti dalla combustione. I rivelatori lineari di fumo trovano un’applicazione ottimale nella protezione di ambienti come capannoni, aviorimesse, ambienti con forti correnti d’aria, cavidotti, etc.

A fronte di una molteplicità di impianti di rivelazione, ognuno dei quali presenta caratteristiche e funzioni proprie, la scelta del rivelatore da utilizzare dovrà essere effettuata in funzione del tipo di fuoco che presumibilmente l’utente si attende che si possa sviluppare all’interno dell’area da proteggere, sia essa di natura civile che industriale.

I tipi di incendio si dividono infatti tra covanti ed aperti, i primi caratterizzati dall’assenza di fiamma e dalla possibilità di autoalimentarsi, i secondi con presenza di fiamma ed autoalimentati dopo l’accensione.

Tabella A – Tipologie, caratteristiche e manifestazioni dell’incendio.

TIPO DI INCENDIO E CARATTERISTICHE DELL’INCENDIO
INCENDI COVANTI
INCENDI APERTI
Pirolisi (carbonizzazione) Incandescente Solidi (con molta brace) Liquidi (combustione con fiamme)
 Combustione Non autoalimenta. Richiede continuo apporto di energia Si autoalimenta dopo l’accensione Si autoalimenta dopo l’accensione Si autoalimenta dopo l’accensione
Tipo di fumo (Aerosol) – Caratteristiche ottiche del fumo – Quantità di Aerosol Fumo molto chiaro con contenuto per lo più visibile Buona diffusione della luce Elevata Fumo molto chiaro con contenuto per lo più visibile Buona diffusione della luce Elevata Fumo scuro con contenuto per lo più visibile Forte assorbimento della luce. Debole diffusione della luce Elevata Fumo scuro con contenuto per lo più visibile Forte assorbimento della luce. Debole diffusione della luce Elevata (ma alcool puro=niente)
 Radiazione IR Bassa Da bassa a moderata Elevata Elevata
 Convenzione Bassa Da bassa a moderata Elevata Elevata
 Gas della combustione Molto CO Poco CO2 Molto CO Poco CO2 Da poco a molto CO Molto CO2 Poco CO Molto CO2

Manutenzione

La manutenzione degli impianti di rivelazione incendi è prevista dal d.lgs. n.81 del 2008Testo unico sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare detto decreto prevede che “gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione o europei o, in assenza di dette norme di buona regola tecnica, dalle istruzioni fornite dal fabbricante e/o installatore.

Oltre che in accordo con il d.lgs n.81 del 2008, la manutenzione degli impianti di rivelazione è da effettuare soprattutto in accordo con la Normativa UNI 11224:2007 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi.

La presente norma infatti descrive le procedure che devono essere applicate per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la revisione dei sistemi di rivelazione automatica di incendio e la periodicità minima per l’esecuzione di ogni fase.

  • La sorveglianza: consiste in un controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
  • Il controllo periodico: consiste in un insieme di operazioni, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. 
  • La manutenzione ordinaria: consiste in un’operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste. 
  • La manutenzione straordinaria: consiste in un intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

 

Tabella B – Fasi e periodicità della manutenzione

FASE PERIODICITA’  CIRCOSTANZA 
CONTROLLO INIZIALE Occasionale Prima della consegna di un nuovo sistema o nella presa in carico di un sistema in manutenzione
SORVEGLIANZA Almeno ogni 30 giorni Secondo il piano di manutenzione programmata dal responsabile del sistema
CONTROLLO PERIODICO Almeno ogni 6 mesi Secondo il piano di manutenzione programmata dal responsabile del sistema
MANUTENZIONE ORDINARIA Occasionale Secondo esigenza per riparazioni di lieve entità
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Occasionale Secondo esigenza per riparazioni di particolare importanza
REVISIONE SISTEMA Almeno ogni 10 anni Secondo indicazioni normative e legislative in funzione delle apparecchiature impiegate o delle istruzioni dei costruttori delle apparecchiature.

 

La UNI 11224:2007, normativa di riferimento sia per nuovi sistemi di rivelazione sia per quelli già esistenti, è applicabile anche dove il sistema di rivelazione incendi sia impiegato per attivare un sistema di estinzione automatica o attuare dispositivi di sicurezza antincendio.

Scopo principale delle attività di manutenzione è la verifica della funzionalità degli impianti e non della loro efficacia, per la quale si rimanda invece alla UNI 9795:2010.

Nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta norma, i rivelatori puntuali devono essere testati sulle funzionalità con metodo che confermi che il fumo possa entrare nella camera del rivelatore e produrre il segnale d’allarme.

Tutti i rivelatori d’incendio devono essere quindi staccati dalla basetta e il sistema di protezione della camera del rivelatore pulito con getto di aria compressa. Solo successivamente al suo rimontaggio sulla basetta sarà effettuata la prova di funzionamento solitamente con apparato che genera una simulazione di fumo con aerosol. L’ottica dei rivelatori sarà verificata e pulita.

E’ importante specificare come il test di funzionalità che viene effettuato sui sistemi di rivelazione e sue componenti, prevede sia l’utilizzo di specifici strumenti sia il coinvolgimento di un numero diverso di rivelatori a seconda della tipologia di rivelatore in esame.

Prendendo in considerazione per esempio i rivelatori lineari, il test di funzionalità viene effettuato con apposito filtro integrato; mentre nel caso dei pulsanti di allarme, vengono utilizzate specifiche chiavi di test per accertare la funzionalità degli stessi.

Per i sistemi di rivelazione del tipo convenzionale, che sono quelli in cui la centrale segnala esclusivamente la “linea/zona” in cui è stato rilevato l’allarme, ma non ci indica il rivelatore esatto che si è attivato, il test di funzionalità deve essere eseguito sul 100% dei rivelatori facenti parte dell’impianto di rivelazione incendi.

Per i sistemi di rivelazione del tipo analogico, che sono quelli in cui ogni rivelatore collegato alla linea/zona viene identificato con un indirizzo dalla centrale che è in grado quindi di indicare il rivelatore quando questo si attiva; il test di funzionalità deve essere eseguito sul 50% dei rivelatori qualificati nel primo semestre dell’anno, raggiungendo il 100% nell’arco del secondo semestre dell’anno.

Tutti gli interventi di manutenzione svolti devono essere annotati nell’apposito Registro dei Controlli che deve essere tenuto a disposizione del comando dei VV.F.

Di seguito è riportata la scheda tecnica contenente le operazioni di manutenzione da porre in essere per gli impianti di rivelazione incendi.

Nonostante la manutenzione degli impianti di rivelazione incendi debba essere svolta attraverso controlli periodici e regolari nel rispetto di tutte le operazioni che vengono descritte dalle norme UNI la responsabilità maggiore resta comunque dell’azienda o del titolare della medesima a cui spetta la decisione più importante, e cioè la scelta della società a cui affidare le attività di manutenzione sulle proprie attrezzature ed impianti antincendio.

A tal proposito va sottolineato come il d.lgs. 81/2008 prevede che al momento dell’affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio è importante verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa come previsto all’articolo 26 del d.lgs. n.81/2008 “Indicazioni pratiche per eseguire la verifica dell’idoneità tecnico-professionale” e all’articolo 27 del d.lgs. n.106/2009, relativo alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L’articolo 26 del d.lgs. n.81/2008 prevede che il committente dovrà limitarsi a richiedere all’impresa affidataria del servizio di manutenzione delle attrezzature ed impianti antincendio questi due documenti:

  • il Certificato di iscrizione alla camera di commercio;
  • l’Autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali.

La sola ipotesi che, in caso di infortunio, il magistrato possa accontentarsi della richiesta di questi due documenti per non attribuire un’eventuale culpa in eligendo (“colpa nella scelta”) al committente è semplicemente risibile. Già in passato la giurisprudenza ha avuto modo di affermare come questa verifica debba essere sostanziale, non meramente formale.

In effetti di sostanziale nel certificato e nell’autocertificazione richiesta all’articolo 26) c’è solo la carta su cui vengono stampate le autocertificazioni e il certificato, dato che nessuno dei due documenti richiesti è in grado di dare altra informazione che vada oltre la semplice constatazione che l’impresa è abilitata ad operare, ma nulla sappiamo sulla sua capacità di saper operare e, soprattutto, di saper operare in sicurezza, fine ultimo della verifica dell’idoneità tecnico-professionale.

Vediamo allora come integrare questi documenti con ulteriori richieste che possono essere utili al datore di lavoro/committente per fare un buona verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa a cui affidare il servizio di manutenzione.

 

  • DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il DURC garantisce che l’impresa sia in regola con il versamento dei contributi obbligatori, sollevando per altro il committente dalla responsabilità solidale, vigente anch’essa, riguardo al mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi.
  • Dichiarazione dell’organico medio-annuo ed organigramma dell’impresa. Questa dichiarazione ha la finalità di verificare l’effettiva forza lavoro dell’impresa e le sue capacità organizzative, comprendenti per esempio, la presenza di preposti e/o dirigenti in grado di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati all’impresa.
  • Nominativi delle figure della sicurezza (RSPP – RLS – Medico Competente) e copie degli attestati di avvenuta formazione. Questi documenti garantiscono che l’impresa ha effettivamente adempiuto ai requisiti di base della normativa in materia di sicurezza. La conoscenza di tali nominativi sarà in ogni caso utile nella successiva fase di redazione del DUVRI.
  • Curriculum dell’impresa. Un curriculum per accertare l’esperienza dell’impresa che contenga l’elenco dei servizi di manutenzione delle attrezzature ed impianti antincendio, eseguiti negli ultimi tre anni.
  • Relazione degli infortuni e delle malattie professionali dichiarate negli ultimi tre anni: è questo un dato molto rilevante poiché caratterizza fortemente la tendenza infortunistica dell’impresa.
  • Possesso di una certificazione BS OHSAS 18001 – Sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ una certificazione rilasciata da un organismo di certificazione accreditato che attesta che l’impresa è in possesso di un modello di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 81/2008, esimente dalla responsabilità amministrativa delle imprese.
  • Attestati di formazione dei lavoratori ed elenco dei dispositivi di protezione individuali. Atto a verificare il rispetto da parte dell’impresa degli adempimenti di base previsti dalla norma.
  • Elenco delle macchine ed attrezzature che l’impresa intende impiegare per lo svolgimento del lavoro, dichiarazione se esse sono di proprietà o meno dell’impresa e presenza o meno del marchio CE, simile elenco è anch’esso indice della professionalità dell’impresa e della sua capacità di saper prevedere con quali modalità svolgere il lavoro che le sarà assegnato. Inoltre, in alcuni casi, il possesso di alcune macchine o attrezzature, che sono state in passato oggetto di importanti investimenti per l’impresa, potrebbe servire a giustificare il costo più o meno basso dell’offerta economica presentata, dato che se esso è già stato ammortizzato, l’impresa sarà in grado di fare offerte più basse rispetto alla concorrente che dovrà provvedere al suo noleggio.
  • Riduzione premio INAIL. Copia della lettera di riduzione del premio infortunistico INAIL nel primo biennio di attività o, in alternativa, dopo il primo biennio ai sensi degli artt. 20 e 24 – Modalità di Applicazione della Tariffa dei premi INAIL – approvata con M. 12 dicembre 2000 (per le imprese soggette al D.P.R. 602/1970, tale riduzione può essere applicata solo per i dipendenti).
  • Provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Dichiarazione che attesti che l’impresa non ha subito provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dall’articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008 (per utilizzo di manodopera non regolare o per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
  • Gestione rifiuti. Dichiarazione che attesti il rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”.
  • Specificatamente per le operazioni di manutenzione che riguardano gli E.F.C. è bene richiedere all’azienda incaricata dello svolgimento delle attività di manutenzione gli attestati di formazione volti a garantire che il personale impiegato sia perfettamente attrezzato, per caratteristiche personali, equipaggiamento antinfortunistico (come previsto dalla EN 361) e soprattutto per formazione, a svolgere le suddette attività in cantieri sviluppati in altezza, ai sensi del d.lgs n.81 del 2008 Titolo lV, dove sono stati raccolti e riformulati i contenuti dell’ex d.lgs n.494 del 14 agosto 1996, che recepiva nella legislazione italiana la cosiddetta Direttiva Cantieri.

Richiedi Informazioni


Richiedi Informazioni: