Il D.Lgs. 81/08 prevede che nelle attività con presenza di agenti chimici, sostanze, prodotti, in forma di: fumi, gas, polveri, il datore di lavoro debba effettuare la valutazione rischio chimico che va ad integrare la valutazione generale dei rischi.
Il datore di lavoro deve quindi procedere, in via preliminare, all’identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati e valutare se possono comportare un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.
FASI DI LAVORO
La valutazione del rischio chimico si suddivide in “valutazione di base” e “valutazione approfondita”.
La “valutazione di base” consiste in:
- studio mirato del ciclo di lavoro ed identificazione degli agenti chimici pericolosi, anche con l’analisi delle schede di sicurezza dei prodotti, delle etichette presenti sui contenitori
- valutazione degli agenti da considerare, quantità e condizioni d’uso
- valutazione delle operazioni con rischio di esposizione:frequenza, durata, tipo di esposizione (inalatoria, cutanea, digerente)
- stima quali-quantitativa dell’entità di esposizione
- documento sui criteri di valutazione adottati
- Se dall’analisi valutativa il rischio risulta essere moderato per la salute, il datore di lavoro può terminare il processo di valutazione senza ulteriori approfondimenti, fermo restando l’obbligo di adottare opportuni provvedimenti di prevenzione e protezione.
In caso contrario si deve procedere ad una valutazione approfondita che consiste in:
- individuazione, programmazione ed attuazione di misure specifiche di prevenzione
- eventuale misura quantitativa dell’esposizione, effettuata dopo gli interventi di prevenzione
- valutazione del rischio residuo e conseguenti decisioni in merito all’adozione di DPI, alla sorveglianza sanitaria ed alle azioni da compiere rispetto alle possibili emergenze
- documento sui criteri di valutazione adottati
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