Progettazione architettonica
La progettazione architettonica è un complesso strumento logico-artistico finalizzato alla definizione di spazi in cui l’uomo possa svolgere al meglio le proprie attività.
Considerare la progettazione architettonica come un semplice problema di disegno è un’enorme limitazione in quanto il processo edilizio racchiude in sé molteplici discipline come la topografia, la geologia, l’ingegneria, ecc…
Attraverso un accurato studio multidisciplinare del luogo e delle necessità, si traduce un’idea in uno spazio concreto, armonico e ben strutturato.
A questo punto non resta che passare in cantiere e realizzare fisicamente questo spazio. Subentra ora un’altra importante figura del processo edilizio: il direttore dei lavori, fondamentale per realizzare sul campo quello che era stato studiato su carta, comporre quindi un oggetto architettonico finito come da progetto, gestendo i rapporti tra committente e impresa, verificando materiali utilizzati e le rifiniture eseguite. Altrettanto importante è l’attenzione che deve essere rivolta alla sicurezza degli operai che lavorano nel cantiere.
Tutto deve essere svolto al meglio da professionisti per un impeccabile risultato finale!
Direzione lavori
Il Direttore dei Lavori è la figura professionale, scelta dal Committente, che ha il compito di coordinare le attività che vengono svolte all’interno di un cantiere edile.
I suoi compiti più importanti sono:
– supervisionare il regolare svolgimento delle lavorazioni, sia nelle modalità che nei tempi;
– verificare la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali utilizzati con quelli prescritti nel progetto esecutivo;
– tenere la contabilità di cantiere gestendo i pagamenti dei fornitori e delle imprese che intervengono nel processo edilizio in atto;
– verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
Il Direttore dei Lavori interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Sicurezza nei cantieri
La normativa vigente in materia di sicurezza [d.lgs. 81/08], in caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, obbliga il committente a nominare il coordinatore in fase di progettazione e il coordinatore in fase di esecuzione.
Il coordinatore in fase di progettazione (CSP) ha il compito di:
– redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), costituito da una relazione tecnica contenente le scelte progettuali e le prescrizioni atte a garantire l’eliminazione o a ridurre al minimo dei rischi di lavoro, quindi le attrezzature e le misure protettive e preventive da utilizzare;
– predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.
Il coordinatore in fase di esecuzione (CSE) ha il compito di:
– verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, e nel caso di inadempienze da parte dei lavoratori proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
– verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (prodotto dalle imprese), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
– organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
– verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
– sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Richiedi Informazioni