Rischio derivante da Atmosfere Esplosive

RISCHIO DERIVANTE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

 Il Titolo XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “Protezione dei rischi da atmosfere esplosive”, richiede al datore di lavoro la valutazione delle aree a potenziale rischio esplosione, classificandole in zone e punti critici dove questo rischio assume carattere rilevante. Il documento di protezione contro le esplosioni deve essere elaborato ai sensi dell´art. 294 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La formalizzazione di procedure ed istruzioni operative per le zone identificate come “critiche” completano il lavoro. La MGMD Srl, mette a disposizione le proprie professionalità nella consulenza sull´applicazione del Titolo XI del D.lgs 81/08 e s.m.i., protezione dei rischi da atmosfere esplosive e, nell´ambito delle norme CEI 31-34 e 31-68 relative alla verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Il Rischio Esplosione è normalmente associato ad un potenziale danno di elevata magnitudo: le esplosioni determinano tipicamente gravi danni alle strutture e infortuni gravi e anche mortali per i lavoratori. Le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere potenzialmente esplosive sono indicate dalla Direttiva Europea 1999/92/CE del 16 dicembre 1999.

Inizialmente recepita con il D.Lgs. 233/2003, che modificava e integrava il D.Lgs. 626/94, la Direttiva attualmente è richiamata nel Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287-297) del D.Lgs. 81/08.

PRESENZA DI UN’ATMOSFERA ESPLOSIVA

Si definisce “atmosfera esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta (art. 288, D. Lgs. 81/08), è sufficiente che in un’attività siano presenti, durante le normali condizioni di lavoro, o accidentalmente, sostanze combustibili e/o infiammabili miscelate con l’aria nelle giuste proporzioni (miscelazione compresa nel campo di esplodibilità) per determinare una possibile presenza di atmosfere esplosive.

Alcuni esempi di attività potenzialmente soggette alle disposizioni del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (rischio esplosione) sono:

– Alimentari: stoccaggio e lavorazione di cereali, farine, zucchero

– Industria tessile: filatura

– Falegnamerie, lavorazione del legno

– Industria chimica e petrolifera

– Industria farmaceutica

– Industria metallurgica

– Stoccaggi di carburante gassoso, liquido, solido. Depositi di gas naturale o di GPL

– Impianti di compressione o decompressione di gas combustibili

– Produzione e stoccaggio di vernici, smalti, coloranti

– Carrozzerie

– Distillerie, produzione di alcolici

– Produzione di profumi

OBBLIGHI PREVISTI PER IL DATORE DI LAVORO

Ai sensi dell’articolo 289, per prevenire le esplosioni il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare, sulla base della valutazione dei rischi, che dovrà considerare la classificazione delle aree con rischio di esplosione, le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività svolta.

Qualora l’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, egli deve: 

a) evitare l’accensione di atmosfere esplosive;

b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione

DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI

Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 290, il datore di lavoro deve elaborare e tenere aggiornato un “documento sulla protezione contro le esplosioni” (art. 294 del D.Lgs. 81/08), dove si precisa in particolare:

a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del Titolo XI del D.Lgs. 81/08;

c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XLIX;

d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L;

e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;

f) che, ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/08, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

Il “documento sulla protezione contro le esplosioni” è a tutti gli effetti parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/08.

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